1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i lavoratori da essi dipendenti, delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Umbria, esclusi, per effetto del disposto normativo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dai benefìci previsti da disposizioni normative o da provvedimenti della protezione civile emanati a seguito di eventi calamitosi, possono provvedere al versamento delle somme non corrisposte agli enti previdenziali con pagamento dilazionato fino a 288 rate mensili.
2. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con apposite norme degli enti previdenziali competenti, adottate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.